Il caso Khashoggi by Marco Lillo & Valeria Pacelli

Il caso Khashoggi by Marco Lillo & Valeria Pacelli

autore:Marco Lillo & Valeria Pacelli [Lillo, Marco & Pacelli, Valeria]
La lingua: ita
Format: epub
editore: Paper First
pubblicato: 2021-05-11T22:00:00+00:00


Norme di responsabilità individuale

239. Secondo la Convenzione Internazionale contro le Sparizioni Forzate, «chiunque commetta, ordini, solleciti o induca a commettere, tenti di commettere, sia complice o partecipi a una sparizione forzata» dovrebbe essere ritenuto penalmente responsabile[2]. Secondo il diritto penale internazionale, qualsiasi persona che «ha pianificato, istigato, ordinato, commesso, o altrimenti aiutato e favorito la pianificazione, la preparazione o l’esecuzione» di un crimine è «individualmente responsabile del crimine»[3]. Questo include sia coloro che hanno materialmente commesso il crimine, sia coloro che hanno commesso congiuntamente il crimine o lo hanno fatto attraverso un’altra persona[4].

240. Sia la Corte Penale Internazionale (CPI) che i tribunali ad hoc hanno articolato teorie di complicità o di azione congiunta. La CPI ha imposto la responsabilità penale degli individui ai sensi dell’articolo 25(3)(a) per aver svolto «un compito essenziale nella commissione congiunta del crimine»[5]. Questo concetto di complicità richiede (a) «l’esistenza di un accordo o di un piano comune tra due o più persone», che «include un elemento di criminalità»[6] e (b) un contributo essenziale da parte di ciascun complice nella commissione di un crimine[7].

241. Le corti della CPI riconoscono la «perpetrazione indiretta» come una forma di responsabilità penale diretta ai sensi dell’Articolo 25(3)(a), secondo cui, a causa della «relazione gerarchica» tra l’autore e il suo subordinato, l’autore commette un crimine «tramite un’altra persona»[8]. Negli ultimi anni, questo concetto è stato ampliato per includere la complicità indiretta. Secondo questa teoria, un individuo può essere ritenuto responsabile quando «agisce congiuntamente ad un altro individuo» e quest’altro individuo «controlla la persona usata come strumento»[9]. Questa forma di responsabilità contempla un «apparato di potere organizzato e gerarchico» dove «l’esecuzione dei crimini deve essere assicurata da un rispetto quasi automatico» degli ordini[10].

242. Entrambe le forme di responsabilità, diretta e indiretta, sono concepite per cogliere il probabile coinvolgimento dei superiori, ed entrambe sono spesso imputate a singoli funzionari nei casi penali internazionali, poiché non è sempre possibile comprovare un ordine specifico.

243. Il diritto penale nazionale differisce sul peso rispettivo attribuito alla condotta criminale (actus reus) e allo stato mentale (mens rea), e se le varie forme di complicità (per esempio, il favoreggiamento) portano allo stesso livello di responsabilità penale. Tuttavia, c’è un notevole consenso tra i sistemi sui tipi di condotte criminali, tra cui la responsabilità per commissione e omissione, e sui diversi stati mentali, tra cui il proposito, la conoscenza e il dolus eventualis (in qualche modo simile al dolo eventuale o colpa cosciente). L’intenzione sotto forma di dolus eventualis (o anche di negligenza criminale) è sufficiente per determinare la responsabilità per omicidio. L’istigazione alla commissione di un omicidio, insieme al favoreggiamento (o complicità) nella commissione di un omicidio può anch’essa tradursi in responsabilità per omicidio, o in omicidio colposo, negli ordinamenti nazionali[11].



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